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Detrazione spese scolastiche anno di imposta 2016

Comunicazioni: 

Oggetto: Detrazione spese scolastiche anno di imposta 2016

La Legge 107/2015 che all’art.1 c.151 lett. a) modifica l’art. 15 c.1 del TUIR, disponendo la detrazione del 19%, oltre che delle spese sostenute per la frequenza alle scuole secondarie, anche delle spese sostenute per la frequenza alle scuole dell’infanzia del primo ciclo d’istruzione, sia pubbliche che private.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.
Si tratta, ad esempio delle spese per:

  • la mensa scolastica;
  • i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche se reso dal Comune;
  • le gite scolastiche;
  • l’assicurazione della scuola;
  • ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici e per il servizio di trasporto scolastico in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Per l’anno d’imposta 2016 la detrazione massima spettante per ogni figlio fiscalmente a carico è pari a euro 564,00.

Con la Legge di Bilancio 2017 vengono fissati nuovi tetti per la detrazione fiscale con dichiarazione dei redditi relativamente alle spese scolastiche, che saranno così modulati:

Periodo d’imposta           Importo di Spesa           Aliquota detrazione Irpef                  Importo massimo detrazione
2016                                     564,00€                            19%                                                 107,16€
2017                                     717,00€                            19%                                                 136,23€
2018                                     786,00€                            19%                                                 149,34€
2019                                     800,00€                            19%                                                 152,00€

Ricordiamo che in precedenza, con la dichiarazione dei redditi 2016 è stato possibile portare in detrazione Irpef 19% un importo massimo di 400,00 euro di spesa per alunno o studente, il che significa in buona sostanza un importo massimo di 76,00 euro di rimborso fiscale.
Per le spese relative alla mensa scolastica va presentata (e conservata) la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – scuola, Comune o altro – che deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Il contribuente deve inoltre esibire e conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del periodo d’imposta.
Nel caso in cui sia previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (diverse da quelle sopra indicate) o nel caso di acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno/studente.
Per le spese relative a gite scolastiche, corsi di lingua, di teatro, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa va presentata (e conservata) la ricevuta o la quietanza di pagamento contenente gli importi sostenuti nel corso dell’anno d’imposta e i dati dell’alunno/studente.
Se il pagamento è stato effettuato nei confronti di soggetti terzi il documento comprovante la spesa consiste nell’attestazione dell’istituto scolastico, dalla quale risulti anche la delibera di approvazione e i dati dell’alunno/studente.
 

Si allega circolare delle Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

Il Direttore S.G.A.
Emilio Nicolaci

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